CODICE DI CONDOTTA

 

Il presente Codice di Condotta (nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27 bis del Codice del Consumo) prende forma in ossequio all’art. 7 del Codice Deontologico dell’ Associazione Sociologi Italiani il quale sancisce che il “Sociologo non debba mai mettere in atto comportamenti tesi a violare o attenuare i diritti legali e civili dei propri clienti o soggetti terzi coinvolti nella propria attività. Deve essere altresì rispettoso delle regole dello Stato, regionali e locali, di quanto previsto dagli standard sulla professione enunciati anche da raggruppamenti minori di sociologi, di quanto tuteli l’indipendenza, riservatezza, tutela della dignità delle persone” e quant’altro espresso, a completamento del presente Codice di Condotta, nel citato Codice Deontologico.

 

I (Principi generali)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i soci dell'Associazione Sociologi Italiani agiscono con disciplina e onore, rappresentando l'Associazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome dell'A.S.I. Non conseguono né cercano di conseguire alcun vantaggio economico e/o patrimoniale personale, diretto o indiretto, o altre forme di guadagno personale. Ogni azione e comportamento, pertanto, tenuto da ciascuno dei Soci, dell'Associazione, nello svolgimento della funzione o dell'incarico, sono ispirati alla correttezza, alla legittimità formale e sostanziale ed alla tutela dell'Associazione stessa. Non è permesso l'utilizzo a fini personali di informazioni, beni ed attrezzature, di cui i Soci dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico loro affidato, se non debitamente autorizzate per iscritto. In caso di conflitto di interessi, ossia quando un interesse personale di qualsiasi natura potrebbe influenzare l'esercizio delle sue funzioni, ciascun socio è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il socio può chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo V.  

 

II (Doveri dei Soci)

I Soci osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'Ordinamento e dalle Leggi della Repubblica Italiana, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.

 

III (Dichiarazioni dei Soci)

Il Socio ogni volta che sia richiesto dal Presidente, o dal Collegio dei Probiviri sulla condotta dei Soci A.S.I. di cui al punto V, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, è tenuto a dichiarare al Presidente dell'Associazione le cariche e gli uffici che, eventualmente, ricopre in enti pubblici o privati, nazionali e internazionali, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. I Soci, altresì, devono rendere uguale dichiarazione circa l'attività lavorativa, professionale, o di lavoro autonomo, o di impiego o di lavoro privato da essi svolta.

 

IV (Doni e Benefici personali)

Nell'esercizio delle loro funzioni, i Soci devono astenersi dall'accettare doni o benefici personali di qualsivoglia natura,  ad eccezione di quelli di cui alle consuetudini sociali di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino l'Associazione Sociologi Italiani in veste ufficiale. Le predette disposizioni non si applicano all'eventuale, ove previsto, rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei soci quando essi  partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza.

 

V (Collegio dei Probiviri sulla condotta dei Soci)

Il Presidente dell'Associazione, in caso di violazione del presente Codice di Condotta,  deferisce i soci al Collegio dei  Probiviri e nei casi gravi ( come la violazione  del Codice del Consumo) lo integra con altri due membri:  uno designato  dall'Assemblea dei Soci; l'altro organico  all'Adiconsum in attuazione  del vigente accordo paritario tra l'ASI e il vertice nazionale di quest'Associazione di consumatori Il Collegio dei Probiviri esamina i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente. La decisione finale è comunicata dal Collegio dei Probiviri  anche all'interessato, e pubblicata sul sito internet dell'Associazione.  

 

VI (Riservatezza e tutela della Privacy)

Tutte le informazioni che abbiano carattere di riservatezza devono essere acquisite, gestite e comunicate esclusivamente dalle persone autorizzate, generalmente o specificamente, all'interno dell'Associazione. Ciascun socio  è tenuto a proteggere le informazioni generate od acquisite, anche tramite strumenti informatici, e ad evitarne l'uso improprio e non autorizzato. L'Associazione provvede infatti alla raccolta, alla conservazione, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali dei soggetti terzi, che si trovi a dover gestire per particolari casi e finalità, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della privacy (D.lgs. 196/2003). A tal fine, si impegna a porre in essere gli adempimenti necessari e ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni. È fatto obbligo a chiunque di rispettare dette misure di sicurezza, al fine di evitare intrusioni esterne, utilizzi non consentiti e perdite, anche accidentali, di dati ed informazioni. I rapporti tra diversi livelli di responsabilità devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d'ufficio.

 

VII (Gestione amministrativa e bilancio)

La redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di documentazione contabile rispetta le leggi e le regolamentazioni vigenti oltre ad adottare le prassi ed i principi contabili più avanzati, rappresentando fedelmente i fatti di gestione secondo criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nel rispetto delle procedure interne. ASI applica le condizioni necessarie al fine di garantire una trasparente registrazione contabile quali Veridicità, Accuratezza, Completezza e Chiarezza delle informazioni. Esse rappresentano e costituiscono un valore fondamentale per l'Associazione e garantiscono ai soci ed ai terzi la possibilità di effettuare chiare valutazioni in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della stessa Associazione. Per garantire ciò, la documentazione dei fatti deve essere: - riportata in contabilità a supporto della registrazione; - completa, chiara, veritiera, accurata e valida; - conservata tutta agli atti, per ogni opportuna verifica, per il periodo prescritto dalla legge. È necessario che le registrazioni e le valutazioni di voci ed elementi economici e patrimoniali si basino su criteri ragionevoli e prudenziali. Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base o di violazioni dei principi fissati dal presente Codice di Condotta è tenuto a riferirne tempestivamente al Presidente dell'Associazione, che eventualmente provvede a proporre le adeguate sanzioni.

 

VIII (Rapporti con la pubblica amministrazione)

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di A.S.I. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i soggetti summenzionati sono riservate esclusivamente alle funzioni ed agli scopi dell'Associazione ed al personale autorizzato nel pieno rispetto delle procedure interne e del principio di trasparenza. Nell'ambito dei rapporti con tali soggetti, i destinatari del presente Codice si astengono dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati e dal ricercare o instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, l'attività. Restano ammessi solo i doni di modesta entità di cui al superiore punto IV.

 

IX (Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali)

L'ASI intrattiene con le organizzazioni sindacali rapporti conformi alla normativa vigente in un'ottica di rispetto, trasparenza, e spirito di collaborazione. Non sono ammesse in alcun modo forme di discriminazione o favoritismo basate sull'appartenenza ad organizzazioni sindacali, ad associazioni, ad organizzazioni o partiti politici. Ciascun socio,  e/o dirigente dell'Associazione è assolutamente libero di scegliere a quale organizzazione sindacale o politica eventualmente aderire, esclusivamente sulla base delle proprie esigenze o convinzioni personali.

 

 

X (Tutela dei minori)

In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente;

Nessun bambino o adolescente può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, nè a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni bambino  e/o adolescente ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi;

 

 

XI (Tutela della dignità umana)

Sono vietati rapporti contrattuali che  offendano la dignità umana, comportino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offendano convinzioni religiose e politiche, inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. Non devono contenere dichiarazioni che possono indurre in errore i  cittadini e/o consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche, gli effetti e le risultanze dell'incarico professionale richiesto al sociologo Asi da parte di terzi.

 

 

XII (Sanzioni)

Alla mancata osservanza delle disposizioni del presente Codice di Condotta e del Codice Deontologico, accertata dal Collegio dei Probiviri sulla condotta dei Soci, si applicano, in via graduale, le relative sanzioni che vanno dall'avvertimento scritto, alla censura, fino all'espulsione dall'Associazione nei casi più gravi. Dell'applicazione delle sanzioni è dato annuncio all'Assemblea ed è assicurata la pubblicità sul sito internet dell'Associazione.